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Risarcimento del terzo trasportato in incidente stradale
Nel contesto della circolazione stradale, con l'espressione terzo trasportato si indica il soggetto che si trova a bordo di un veicolo coinvolto in un incidente stradale senza avere la qualità di conducente.
Si tratta quindi del passeggero del veicolo, il quale può subire danni alla persona o danni patrimoniali in conseguenza del sinistro.
La disciplina del risarcimento del terzo trasportato presenta caratteristiche particolari, poiché l'ordinamento riconosce a tale soggetto una tutela ampia e specifica.
Il diritto al risarcimento del terzo trasportato
La posizione del terzo trasportato è disciplinata dall'articolo 141 del Codice delle Assicurazioni Private.
La norma prevede che il passeggero coinvolto in un incidente stradale abbia diritto a ottenere il risarcimento dei danni direttamente dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava, entro i limiti del massimale previsto dalla polizza.
Il diritto al risarcimento del terzo trasportato sorge indipendentemente dall'accertamento delle responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
La disciplina è finalizzata a garantire una tutela più rapida ed efficace del passeggero, evitando che il danneggiato debba attendere la definizione delle responsabilità tra i soggetti coinvolti.
Il rapporto con l'accertamento della responsabilità
Il meccanismo previsto dall'art. 141 del Codice delle Assicurazioni non elimina la necessità di accertare le responsabilità del sinistro tra i conducenti dei veicoli coinvolti.
Tale accertamento incide principalmente sui rapporti tra le compagnie assicurative, mentre il diritto del terzo trasportato al risarcimento rimane garantito.
Per approfondire il tema dell'individuazione del responsabile del sinistro è possibile consultare anche la pagina su chi paga i danni in un incidente stradale.
Il passeggero può quindi ottenere il risarcimento dei danni dalla compagnia assicurativa del veicolo sul quale era trasportato, mentre le imprese assicuratrici potranno successivamente regolare tra loro i rapporti economici in base alle responsabilità accertate.
La procedura di risarcimento
Il terzo trasportato può presentare la richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro.
La domanda deve essere accompagnata dalla documentazione utile alla ricostruzione dell'incidente e alla quantificazione dei danni subiti.
Tra i documenti che possono assumere rilievo vi sono:
- il modulo di constatazione amichevole di incidente;
- eventuali verbali redatti dalle autorità intervenute;
- la documentazione medica relativa alle lesioni riportate;
- fatture e ricevute delle spese sostenute.
La compagnia assicurativa è tenuta a valutare la richiesta di risarcimento e a formulare un'offerta nei termini previsti dalla normativa in materia di responsabilità civile automobilistica.
Danni risarcibili al terzo trasportato
Il risarcimento spettante al terzo trasportato può comprendere diverse voci di danno.
- danno biologico, relativo alle lesioni all'integrità psicofisica della persona;
- danno morale, collegato alla sofferenza derivante dall'incidente;
- spese mediche e di cura sostenute in conseguenza delle lesioni;
- eventuali danni patrimoniali collegati al sinistro.
La quantificazione del danno alla persona avviene normalmente sulla base di una valutazione medico-legale e dei criteri applicati dalla giurisprudenza in materia di risarcimento.
Per un approfondimento specifico è possibile consultare la pagina dedicata al danno biologico da incidente stradale .
Per capire invece come si determina l'importo complessivo dovuto al danneggiato può essere utile leggere anche la guida su quanto risarcimento per incidente stradale.
Il caso di responsabilità del conducente del veicolo trasportante
Una delle particolarità della disciplina del terzo trasportato riguarda l'ipotesi in cui la responsabilità dell'incidente ricada sul conducente del veicolo sul quale il passeggero era trasportato.
Anche in tale situazione il terzo trasportato conserva il diritto al risarcimento dei danni nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo.
La normativa è infatti finalizzata a garantire la tutela del passeggero, evitando che la posizione del danneggiato sia pregiudicata dal rapporto personale con il conducente.
Assistenza nella gestione della richiesta di risarcimento
La gestione di una richiesta di risarcimento per un terzo trasportato richiede la corretta ricostruzione della dinamica del sinistro, la raccolta della documentazione sanitaria e la valutazione delle diverse voci di danno risarcibili.
Una corretta impostazione della pratica consente di verificare la congruità delle offerte formulate dalle compagnie assicurative e di individuare eventuali ulteriori profili di tutela del danneggiato.
Lo studio legale presta assistenza anche nella gestione delle richieste di risarcimento del terzo trasportato, valutando la posizione del passeggero coinvolto nell'incidente stradale e le possibilità di ottenere l'integrale ristoro dei danni subiti.
Per una visione d'insieme del sistema risarcitorio e dei soggetti tenuti al pagamento dei danni, è possibile consultare anche la guida principale sul risarcimento danni da incidente stradale.
Chi ha subito un incidente stradale e desidera una prima valutazione della propria posizione può contattare lo Studio compilando la richiesta di contatto.