Contatta lo Studio per una prima valutazione
Chi paga i danni in un incidente stradale
Quando si verifica un incidente stradale, una delle questioni centrali riguarda l'individuazione del soggetto tenuto al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro.
Nel sistema giuridico italiano la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli è disciplinata principalmente dall'art. 2054 del codice civile, che pone a carico del conducente una presunzione di responsabilità, salvo che questi provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
L'accertamento della responsabilità costituisce quindi il presupposto fondamentale per determinare chi debba risarcire i danni conseguenti all'incidente e in quale misura il danneggiato possa ottenere tutela.
La responsabilità e il soggetto tenuto al risarcimento possono variare in modo significativo a seconda della dinamica del sinistro. Ad esempio, nei casi di incidente tra auto e ciclista oppure di incidente con monopattino elettrico, l'accertamento della responsabilità richiede una valutazione specifica della condotta dei soggetti coinvolti e delle regole di circolazione applicabili.
Per una panoramica generale sulla procedura risarcitoria è possibile consultare la guida dedicata al risarcimento danni da incidente stradale.
Il ruolo delle compagnie assicurative
Sebbene la responsabilità civile ricada sul conducente del veicolo, nella pratica il risarcimento viene normalmente corrisposto dalla compagnia assicurativa presso la quale il veicolo è assicurato.
La legge impone infatti che i veicoli a motore siano coperti da una polizza di responsabilità civile auto (RC Auto), finalizzata a garantire il risarcimento dei danni cagionati a terzi durante la circolazione.
Pertanto, una volta accertata la responsabilità del sinistro, il danno viene di regola liquidato dall'assicurazione del veicolo responsabile, salvo i casi in cui trovi applicazione il sistema del risarcimento diretto o vi siano particolari profili relativi alla copertura assicurativa.
Il sistema del risarcimento diretto
In molti incidenti tra due veicoli immatricolati e assicurati in Italia trova applicazione il sistema del risarcimento diretto, disciplinato dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private.
In tali ipotesi il danneggiato può rivolgersi direttamente alla propria compagnia assicurativa, che gestisce la richiesta di risarcimento per conto dell'impresa assicuratrice del veicolo responsabile.
La compagnia del danneggiato provvede alla liquidazione del danno nei limiti della responsabilità accertata e regola successivamente i rapporti economici con l'assicurazione dell'altro veicolo secondo i meccanismi previsti dalla normativa di settore.
Il sistema del risarcimento diretto riguarda, in linea generale, i sinistri che coinvolgono due veicoli a motore identificati, assicurati e immatricolati in Italia, con danni ai veicoli e, nei limiti previsti dalla legge, anche con lesioni di lieve entità riportate dal conducente.
Incidente con responsabilità esclusiva
Quando la dinamica del sinistro consente di individuare con chiarezza un solo responsabile, il principio è relativamente semplice: il conducente responsabile è tenuto a risarcire i danni subiti dagli altri soggetti coinvolti.
Il risarcimento viene normalmente corrisposto tramite la compagnia assicurativa del veicolo e può comprendere diverse voci di danno, tra cui:
- danni materiali al veicolo;
- danni alla persona;
- spese mediche e di cura;
- eventuali danni patrimoniali conseguenti al sinistro.
Tra i danni alla persona rientra anche il danno biologico da incidente stradale, che rappresenta una delle principali voci di risarcimento nei sinistri con lesioni.
La quantificazione del danno dipende dalle circostanze del caso concreto e dalla documentazione disponibile. Per un approfondimento specifico è possibile consultare la pagina quanto risarcimento per incidente stradale
Incidente con concorso di colpa
Non sempre la responsabilità dell'incidente è attribuibile esclusivamente a uno dei conducenti. In molti casi si verifica un concorso di colpa, ossia una situazione nella quale più conducenti hanno contribuito alla causazione del sinistro.
L'accertamento della misura della responsabilità avviene sulla base della ricostruzione della dinamica dell'incidente e della valutazione delle condotte di guida dei soggetti coinvolti.
Quando non è possibile determinare in modo preciso la diversa misura delle responsabilità, l'art. 2054, secondo comma, del codice civile stabilisce una presunzione di concorso paritario.
Incidente con concorso di colpa al 50%
Nel caso in cui la responsabilità venga attribuita in misura uguale ai conducenti coinvolti, si parla comunemente di concorso di colpa al 50%.
In questa situazione ciascun danneggiato può ottenere il risarcimento solo per la parte di danno imputabile alla responsabilità dell'altro conducente.
Ad esempio, se un conducente subisce un danno pari a 10.000 euro e la responsabilità viene accertata nella misura del 50%, il risarcimento potrà essere riconosciuto fino a 5.000 euro, ferma restando la necessità di verificare nel concreto l'entità del danno risarcibile e i presupposti della relativa domanda.
La liquidazione avviene normalmente tramite le compagnie assicurative dei veicoli coinvolti, ovvero, nei casi in cui ricorrano i presupposti di legge, attraverso il sistema del risarcimento diretto.
Incidenti che coinvolgono più veicoli
Quando l'incidente coinvolge più veicoli, la ricostruzione della responsabilità può risultare più complessa e richiedere una valutazione puntuale della dinamica, del comportamento dei conducenti e degli elementi di prova disponibili.
In tali ipotesi assumono rilievo, tra l'altro, la posizione dei veicoli, la sequenza degli urti, eventuali violazioni del Codice della Strada, le dichiarazioni dei conducenti, la presenza di testimoni e la documentazione fotografica o tecnica raccolta dopo il sinistro.
Nei sinistri che coinvolgono più di due veicoli, di regola non trova applicazione il sistema del risarcimento diretto previsto dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni. In tali situazioni la richiesta di risarcimento deve essere rivolta alla compagnia assicurativa del veicolo ritenuto responsabile del sinistro, secondo le regole ordinarie della responsabilità civile da circolazione stradale.
Un caso tipico è rappresentato dal tamponamento a catena, nel quale più veicoli si urtano in successione. In queste situazioni può risultare più complesso individuare le responsabilità dei conducenti coinvolti e determinare il corretto risarcimento dei danni da incidente stradale.
Per un approfondimento specifico è possibile consultare la pagina dedicata al tamponamento a catena.
Incidente con veicolo non assicurato
Può accadere che il veicolo responsabile del sinistro sia privo di copertura assicurativa oppure non sia identificato, come avviene nei casi di incidente con veicolo non assicurato.
In tali ipotesi il danneggiato non perde automaticamente il diritto al risarcimento, poiché l'ordinamento prevede l'intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, istituito proprio per tutelare i soggetti danneggiati nei casi in cui il responsabile non sia assicurato o non sia individuabile.
Il Fondo provvede al pagamento del risarcimento tramite imprese assicurative designate e può successivamente esercitare azione di rivalsa nei confronti del responsabile del sinistro.
Il periodo di tolleranza dopo la scadenza della polizza
La scadenza della polizza di responsabilità civile auto non determina necessariamente l'immediata cessazione della copertura assicurativa.
Ai sensi dell'art. 1901 del codice civile e della disciplina applicabile alle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, l'efficacia della garanzia assicurativa può estendersi anche al periodo immediatamente successivo alla scadenza del contratto.
In particolare, la copertura assicurativa continua generalmente a operare per i sinistri verificatisi entro i quindici giorni successivi alla scadenza della polizza, purché il contratto non sia stato nel frattempo sostituito con altra copertura assicurativa per il medesimo veicolo.
Decorso tale termine senza che la polizza sia stata rinnovata o sostituita, il veicolo deve considerarsi privo di copertura assicurativa, con le conseguenze previste dalla normativa in materia di circolazione dei veicoli e di risarcimento dei danni.
Accertamento della responsabilità e prova del sinistro
Per stabilire chi debba risarcire i danni è necessario ricostruire in modo corretto la dinamica dell'incidente e verificare gli elementi di responsabilità dei soggetti coinvolti.
Possono assumere rilievo, a tal fine, il modulo di constatazione amichevole, i verbali delle autorità intervenute, le dichiarazioni testimoniali, la documentazione fotografica, i danni riportati dai veicoli e, nei casi più complessi, eventuali accertamenti tecnici.
La corretta impostazione della fase iniziale del sinistro può incidere in modo significativo sia sulla ricostruzione della responsabilità sia sulla successiva quantificazione del risarcimento.
Assistenza nella gestione della richiesta di risarcimento
L'individuazione del soggetto tenuto al risarcimento, la verifica della procedura applicabile e la corretta quantificazione dei danni rappresentano passaggi essenziali nella gestione della pratica risarcitoria.
In molti casi può essere necessario analizzare la dinamica del sinistro, valutare la documentazione disponibile e verificare la congruità delle offerte formulate dalle compagnie assicurative, sia nella fase stragiudiziale sia nell'eventuale fase contenziosa.
Chi ha subito un incidente stradale e desidera una prima valutazione della propria posizione può contattare lo Studio compilando la richiesta di contatto.
Approfondimenti
Per ulteriori informazioni sul risarcimento dei danni da incidente stradale è possibile consultare anche le seguenti pagine:
- Quanto risarcimento per incidente stradale
- Danno biologico da incidente stradale
- Colpo di frusta da incidente stradale
- Tamponamento a catena
- Quando l'assicurazione offre poco risarcimento
- Incidente con veicolo non assicurato
- Incidente in rotatoria
- Incidente tra auto e moto
- Incidente senza collisione
- Incidente in area privata
- Incidente in itinere
- Incidente stradale all'estero
- Incidente causato da insidia stradale