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Incidente in itinere: INAIL, RCA e danno differenziale
L'incidente in itinere è l'infortunio che il lavoratore subisce durante il normale tragitto tra l'abitazione e il luogo di lavoro, tra due luoghi di lavoro oppure, quando non vi sia mensa aziendale, nel percorso tra il luogo di lavoro e quello abituale di consumazione dei pasti.
Quando l'incidente avviene sulla strada, la tutela può coinvolgere due piani diversi: da un lato la protezione assicurativa INAIL prevista per l'infortunio sul lavoro, dall'altro l'eventuale risarcimento civilistico nei confronti del responsabile del sinistro e della sua compagnia assicurativa.
Il punto centrale è questo: l'INAIL non risarcisce integralmente tutte le voci di danno secondo i criteri della responsabilità civile. Per questa ragione, quando l'incidente è stato causato da un altro veicolo, il lavoratore può avere diritto a chiedere anche il danno differenziale, cioè la parte di danno non coperta dall'indennizzo INAIL.
Per una panoramica generale sulla responsabilità e sulla procedura risarcitoria negli incidenti stradali può essere utile consultare anche la guida al risarcimento danni da incidente stradale.
Quando l'incidente nel tragitto casa-lavoro è tutelato dall'INAIL
L'infortunio in itinere trova il proprio riferimento nell'art. 12 del d.lgs. 38/2000, che ha esteso la tutela assicurativa agli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro.
La tutela non riguarda qualsiasi spostamento compiuto dal lavoratore, ma solo quello che conserva un collegamento funzionale con l'attività lavorativa. Occorre quindi verificare il tragitto, l'orario, la ragione dello spostamento, l'eventuale presenza di deviazioni e il mezzo utilizzato.
Sono normalmente compresi:
- il percorso ordinario tra abitazione e luogo di lavoro;
- il percorso tra due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro;
- il percorso tra il luogo di lavoro e quello abituale di consumazione dei pasti, se manca la mensa aziendale.
La tutela può invece essere esclusa quando vi siano interruzioni o deviazioni del tutto indipendenti dal lavoro e non necessitate. La deviazione è invece compatibile con la tutela quando sia dovuta a forza maggiore, esigenze essenziali e improrogabili o adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
Uso del mezzo privato
Un profilo particolarmente delicato riguarda l'uso dell'auto, della moto o dello scooter privato. La copertura INAIL opera anche con il mezzo privato, ma l'utilizzo deve essere necessitato.
La necessità può sussistere, ad esempio, quando il luogo di lavoro non è raggiungibile con mezzi pubblici, quando gli orari dei mezzi non sono compatibili con il turno, quando i tempi di attesa sono eccessivi oppure quando l'uso del mezzo privato è imposto o richiesto dalle esigenze lavorative.
Non basta, quindi, che il mezzo privato sia più comodo. Occorre dimostrare che, nel caso concreto, fosse ragionevolmente necessario per raggiungere il luogo di lavoro.
Esclusioni rilevanti
La tutela INAIL può essere esclusa quando l'incidente sia direttamente cagionato dall'abuso di alcolici, psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni. È inoltre esclusa nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione alla guida.
Questi aspetti devono essere valutati con particolare attenzione, perché incidono non solo sul riconoscimento dell'infortunio in itinere, ma anche sulla successiva strategia risarcitoria verso la compagnia assicurativa.
Quando nasce la responsabilità civile nell'incidente in itinere
Il riconoscimento dell'infortunio in itinere da parte dell'INAIL non significa automaticamente che vi sia anche un responsabile civile. Sono due piani diversi.
L'INAIL interviene perché l'evento è collegato all'occasione di lavoro. La responsabilità civile, invece, richiede che il sinistro sia stato causato da un altro soggetto, in tutto o in parte, secondo le regole dell'art. 2054 c.c. e del Codice della Strada.
Per questo motivo occorre distinguere:
- incidente causato da un altro veicolo;
- incidente con concorso di colpa tra lavoratore e altro conducente;
- incidente dovuto a colpa esclusiva del lavoratore;
- incidente causato da veicolo non assicurato o non identificato;
- incidente dovuto a insidia stradale o difetto di manutenzione della strada.
Solo quando esiste un responsabile civile è possibile chiedere, oltre alla tutela INAIL, anche il risarcimento alla compagnia assicurativa del responsabile o al diverso soggetto tenuto a rispondere del danno.
Se invece l'incidente è dovuto a colpa esclusiva del lavoratore, ad esempio per perdita autonoma di controllo del veicolo senza responsabilità di terzi, può residuare la tutela INAIL, se ne ricorrono i presupposti, ma non vi è un danno differenziale da chiedere alla RCA di un terzo responsabile.
Chi paga i danni: INAIL, RCA e procedure assicurative
Nell'incidente in itinere la domanda “chi paga” richiede una risposta tecnica. Possono infatti intervenire soggetti diversi, con funzioni diverse e su voci di danno non sempre coincidenti.
L'INAIL eroga prestazioni indennitarie collegate all'infortunio sul lavoro. La compagnia RCA del responsabile, quando esiste un responsabile civile, è invece tenuta al risarcimento del danno secondo le regole della responsabilità civile.
Per una guida generale sul tema è possibile consultare anche la pagina chi paga i danni in un incidente stradale.
Risarcimento diretto: art. 149 Codice delle Assicurazioni
Se l'incidente in itinere coinvolge due veicoli a motore, entrambi immatricolati e assicurati in Italia, può trovare applicazione il risarcimento diretto previsto dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni.
In questo caso il lavoratore danneggiato presenta la richiesta alla propria compagnia assicurativa, nei limiti e alle condizioni della procedura CARD.
La circostanza che il lavoratore stesse andando al lavoro non esclude di per sé il risarcimento diretto. Tuttavia, la presenza dell'INAIL impone una gestione coordinata della pratica, per evitare duplicazioni, omissioni o decurtazioni non correttamente calcolate.
Risarcimento ordinario: art. 148 Codice delle Assicurazioni
Quando non ricorrono i presupposti del risarcimento diretto, si applica la procedura ordinaria prevista dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni.
Ciò accade, ad esempio:
- nei sinistri con più di due veicoli;
- quando è coinvolto un veicolo estero;
- quando il caso è escluso dalla procedura CARD;
- quando la richiesta deve essere rivolta alla compagnia del responsabile civile.
In tali ipotesi la domanda viene presentata alla compagnia assicurativa del veicolo responsabile, tenendo conto delle prestazioni eventualmente riconosciute dall'INAIL.
Veicolo non assicurato o non identificato
Se il veicolo responsabile non è assicurato o non viene identificato, può assumere rilievo il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa.
Per questo specifico scenario è possibile consultare anche la pagina incidente con auto non assicurata.
Procedura INAIL: sotto 6 punti, da 6 a 15 punti e dal 16%
La procedura INAIL segue una logica diversa da quella civilistica. L'INAIL non liquida il danno secondo le tabelle del risarcimento RCA, ma applica il sistema indennitario previsto dall'art. 13 del d.lgs. 38/2000.
Il primo passaggio è il riconoscimento dell'evento come infortunio in itinere. Successivamente si valuta la durata dell'inabilità temporanea, la guarigione clinica e l'eventuale presenza di postumi permanenti.
Inabilità temporanea
Quando il lavoratore resta temporaneamente inabile al lavoro, l'INAIL può riconoscere le prestazioni previste per l'inabilità temporanea assoluta, secondo le regole proprie dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Questa fase è distinta dalla valutazione dei postumi permanenti. Un lavoratore può avere un periodo di inabilità temporanea anche se, al termine della guarigione clinica, non residuano postumi permanenti indennizzabili.
Menomazione inferiore al 6%
Se la menomazione permanente accertata dall'INAIL è inferiore al 6%, non viene erogato un indennizzo per danno biologico permanente. Si parla, in pratica, di soglia minima di indennizzabilità del danno biologico permanente INAIL.
Questo non significa che il lavoratore non abbia subito un danno. Significa soltanto che quel danno permanente non supera la soglia prevista per l'indennizzo INAIL.
La conseguenza è molto importante: se l'incidente è stato causato da un responsabile civile, il lavoratore può comunque chiedere alla compagnia assicurativa il risarcimento civilistico delle lesioni, anche quando l'INAIL non liquida alcun indennizzo permanente.
In questi casi il danno civilistico non subisce una detrazione per indennizzo INAIL permanente, perché tale indennizzo non è stato corrisposto. Resta naturalmente da valutare l'eventuale incidenza di prestazioni INAIL diverse, se riferibili a poste omogenee.
Menomazione dal 6% al 15%
Quando la menomazione permanente è pari o superiore al 6% e inferiore al 16%, l'INAIL eroga un indennizzo in capitale.
Si tratta di una somma una tantum, calcolata secondo le tabelle INAIL in base alla percentuale di menomazione, all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica e ai criteri propri del sistema indennitario.
In questa fascia l'INAIL indennizza il danno biologico permanente secondo il proprio sistema, ma non esaurisce necessariamente tutto il danno civilisticamente risarcibile.
Se vi è un responsabile civile, il lavoratore può chiedere alla RCA:
- l'eventuale differenza tra danno biologico civilistico e indennizzo INAIL per la stessa posta;
- il danno morale, se allegato e provato;
- la personalizzazione del danno, quando ne ricorrono i presupposti;
- i danni patrimoniali non coperti dall'INAIL;
- le ulteriori conseguenze risarcibili secondo il diritto civile.
Menomazione dal 16% in poi
Quando la menomazione permanente è pari o superiore al 16%, l'INAIL eroga una rendita.
La rendita ha una struttura più complessa: comprende una quota riferita al danno biologico e un'ulteriore quota collegata alle conseguenze patrimoniali della menomazione, commisurata anche alla retribuzione dell'assicurato e ai coefficienti previsti dalla normativa.
Nei casi dal 16% in su il calcolo del danno differenziale diventa più delicato, perché occorre distinguere le diverse componenti della rendita e confrontarle con le corrispondenti poste civilistiche.
Non è corretto sottrarre in modo indifferenziato tutto ciò che l'INAIL eroga da tutto ciò che sarebbe dovuto in sede civile. La detrazione deve essere effettuata secondo un criterio coerente, confrontando le poste che hanno la stessa funzione.
Aggravamento successivo
L'art. 13 del d.lgs. 38/2000 prevede anche la possibilità che le condizioni del lavoratore si aggravino dopo la guarigione clinica. In presenza dei presupposti, può essere richiesta la revisione o la liquidazione dell'indennizzo nei limiti temporali previsti dalla normativa.
Questo profilo è importante nei sinistri con lesioni evolutive, postumi non immediatamente stabilizzati o quadri clinici che peggiorano nel tempo.
Danno differenziale: cosa significa davvero
Il danno differenziale è la differenza tra il danno risarcibile secondo le regole della responsabilità civile e quanto già indennizzato dall'INAIL per le medesime poste.
La ragione è semplice: l'INAIL eroga un indennizzo sociale, non un risarcimento integrale civilistico. Il sistema INAIL utilizza criteri propri, mentre il risarcimento del danno da circolazione stradale segue i criteri della responsabilità civile, delle tabelle medico-legali e della liquidazione del danno non patrimoniale.
Per questo motivo, un lavoratore vittima di incidente in itinere causato da un terzo può ricevere prestazioni INAIL e, al tempo stesso, chiedere alla RCA del responsabile la parte di danno rimasta scoperta.
Danno differenziale quantitativo
Il danno differenziale quantitativo emerge quando la stessa voce di danno è valutata in misura più elevata in sede civile rispetto all'indennizzo INAIL.
Esempio: l'INAIL riconosce un indennizzo in capitale per una menomazione permanente, ma il danno biologico liquidabile secondo i criteri civilistici risulta superiore. La differenza può essere richiesta alla compagnia del responsabile civile.
Danno complementare
Accanto al danno differenziale in senso stretto, esistono voci che l'INAIL non copre affatto o non copre nello stesso modo del sistema civilistico.
Rientrano in questa area, a seconda del caso concreto:
- il danno morale soggettivo;
- la personalizzazione del danno non patrimoniale;
- specifiche conseguenze dinamico-relazionali non adeguatamente assorbite dall'indennizzo;
- spese e perdite patrimoniali non indennizzate;
- pregiudizi ulteriori provati in giudizio o nella trattativa.
Queste voci non devono essere confuse con l'indennizzo INAIL. Devono essere allegata, documentate e richieste in modo specifico nella pratica verso la compagnia assicurativa.
Calcolo per poste omogenee
Il tema più delicato è il criterio di scomputo. In termini tecnici, occorre evitare sia la duplicazione del ristoro, sia la sottrazione eccessiva di somme INAIL da voci di danno che l'INAIL non ha effettivamente indennizzato.
Il metodo corretto richiede di confrontare poste omogenee: l'indennizzo INAIL riferibile al danno biologico deve essere confrontato con il danno biologico civilistico; la quota patrimoniale della rendita deve essere confrontata con le corrispondenti perdite patrimoniali; le voci non coperte dall'INAIL non devono essere automaticamente assorbite.
Questo passaggio è spesso decisivo. Un calcolo errato può ridurre in modo significativo la somma dovuta al lavoratore danneggiato.
Esempi pratici di danno differenziale nell'incidente in itinere
Postumi inferiori al 6%
Il lavoratore subisce un incidente nel tragitto casa-lavoro causato da un altro conducente. L'INAIL riconosce l'infortunio in itinere, ma valuta i postumi permanenti sotto il 6%.
In questo caso l'INAIL non eroga indennizzo per danno biologico permanente. Tuttavia, se il terzo è responsabile, il lavoratore può chiedere alla RCA il risarcimento civilistico delle lesioni, del danno morale, delle spese e degli ulteriori pregiudizi provati.
Postumi tra 6% e 15%
Il lavoratore riporta una menomazione permanente dell'8%. L'INAIL liquida un indennizzo in capitale. La compagnia RCA del responsabile deve però confrontarsi con il danno civilistico complessivo.
Se il valore civilistico del danno biologico è superiore all'indennizzo INAIL, la differenza può essere richiesta come danno differenziale. Restano inoltre da valutare le voci non coperte integralmente dall'INAIL, come danno morale e specifici danni patrimoniali documentati.
Postumi pari o superiori al 16%
Il lavoratore riporta lesioni gravi con postumi permanenti pari o superiori al 16%. L'INAIL costituisce una rendita.
In questa ipotesi occorre distinguere la quota della rendita riferibile al danno biologico e la quota collegata alle conseguenze patrimoniali. Solo dopo questa distinzione è possibile calcolare correttamente quanto resta dovuto dal responsabile civile.
Nei casi più gravi, il danno differenziale può riguardare importi molto rilevanti, soprattutto quando vi siano perdita di capacità lavorativa specifica, necessità di assistenza, spese future, adattamenti dell'abitazione o conseguenze permanenti sulla vita quotidiana.
Concorso di colpa nell'incidente in itinere
Anche nell'incidente in itinere può essere contestato un concorso di colpa.
Ai sensi dell'art. 1227 c.c., se il comportamento del danneggiato ha contribuito alla produzione del danno, il risarcimento civile può essere ridotto in misura proporzionale.
Esempi frequenti sono:
- mancato rispetto della precedenza;
- velocità non adeguata;
- distrazione alla guida;
- manovra imprudente del lavoratore;
- mancato uso delle cautele richieste dalle condizioni del traffico.
Il concorso di colpa incide sulla richiesta RCA, ma non coincide necessariamente con la valutazione INAIL. Anche in presenza di concorso, l'infortunio può essere riconosciuto dall'INAIL se ricorrono i presupposti dell'occasione di lavoro e non operano specifiche esclusioni.
Diverso è il caso in cui il comportamento del lavoratore integri un rischio elettivo, cioè una scelta arbitraria, abnorme e del tutto estranea alle esigenze lavorative. In tali ipotesi può essere messo in discussione lo stesso collegamento con l'occasione di lavoro.
Danni risarcibili oltre l'indennizzo INAIL
Quando vi è un responsabile civile, il lavoratore può chiedere il risarcimento delle voci di danno non integralmente coperte dall'INAIL.
Le principali voci da valutare sono:
- danno biologico differenziale;
- danno morale;
- personalizzazione del danno non patrimoniale;
- danno patrimoniale per perdita o riduzione del reddito;
- spese mediche, riabilitative e assistenziali non coperte;
- spese future prevedibili e documentabili;
- danni materiali al veicolo e agli effetti personali;
- eventuale perdita di chance lavorativa, se provata.
Per approfondire il tema della lesione alla salute può essere utile consultare la pagina sul danno biologico da incidente stradale.
Per comprendere i criteri generali di quantificazione, consulta anche la guida su quanto risarcimento per incidente stradale.
In molti casi, chi ha subito un incidente riceve una proposta di risarcimento inferiore rispetto a quanto effettivamente dovuto.
Questo accade con particolare frequenza negli incidenti in itinere, perché la compagnia assicurativa può valorizzare l'intervento dell'INAIL per ridurre l'importo offerto, senza distinguere correttamente tra indennizzo, danno differenziale e voci non coperte.
Chi ha subito un incidente in itinere e desidera una prima valutazione della propria posizione può contattare lo Studio compilando la richiesta di contatto.
Cosa fare dopo un incidente in itinere
Dopo un incidente nel tragitto casa-lavoro è importante agire su due fronti: quello INAIL e quello risarcitorio verso il responsabile civile, se esistente.
Sul piano INAIL, è necessario informare tempestivamente il datore di lavoro e far emergere fin dalla documentazione sanitaria che l'incidente è avvenuto nel tragitto collegato al lavoro.
Sul piano RCA, occorre raccogliere tutti gli elementi utili alla ricostruzione della dinamica:
- constatazione amichevole, se compilata;
- verbali delle autorità intervenute;
- dati dei veicoli e delle compagnie assicurative;
- fotografie del luogo e dei mezzi;
- nominativi di testimoni;
- documentazione sanitaria completa;
- certificati INAIL e provvedimenti di liquidazione;
- prova del percorso casa-lavoro e degli orari di lavoro;
- elementi che dimostrino la necessità dell'uso del mezzo privato, se rilevante.
È inoltre importante non accettare proposte liquidative senza aver verificato:
- se l'INAIL ha riconosciuto correttamente l'infortunio;
- quale percentuale di menomazione è stata attribuita;
- quali somme sono state erogate e per quali voci;
- se esistono voci di danno civilistico non considerate;
- se il danno differenziale è stato calcolato correttamente.
Quando vi sono lesioni personali, può essere utile consultare anche la pagina incidente stradale con feriti: cosa fare.
Domande frequenti
Un incidente mentre vado al lavoro è sempre infortunio in itinere?
No. Occorre che l'incidente avvenga nel normale percorso collegato al lavoro e che non vi siano deviazioni o interruzioni non necessitate. La valutazione dipende dal tragitto, dagli orari, dal mezzo utilizzato e dalle ragioni dello spostamento.
Se l'INAIL mi indennizza posso chiedere anche il risarcimento alla RCA?
Sì, se esiste un responsabile civile. In questo caso il lavoratore può chiedere alla compagnia assicurativa il danno differenziale e le ulteriori voci di danno non coperte dall'INAIL.
Cosa succede se l'INAIL riconosce meno del 6%?
Sotto il 6% l'INAIL non liquida un indennizzo per danno biologico permanente. Tuttavia, se l'incidente è stato causato da un terzo, il lavoratore può chiedere alla RCA il risarcimento civilistico delle lesioni e degli altri danni provati.
Quando l'INAIL paga in capitale e quando in rendita?
Dal 6% al 15% l'INAIL eroga un indennizzo in capitale. Dal 16% in poi eroga una rendita, composta da una quota per danno biologico e da un'ulteriore quota collegata alle conseguenze patrimoniali della menomazione.
Se l'incidente è colpa mia posso chiedere il danno differenziale?
No, se non esiste un responsabile civile. In caso di colpa esclusiva del lavoratore può residuare la tutela INAIL, se ne ricorrono i presupposti, ma non vi è una compagnia RCA di un terzo alla quale chiedere il danno differenziale.