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Risarcimento per investimento del pedone
L'investimento del pedone costituisce una delle ipotesi più delicate in materia di responsabilità da circolazione stradale, poiché coinvolge la tutela dell'incolumità della persona e la verifica della condotta tenuta dal conducente del veicolo e dal pedone al momento del sinistro.
Nel sistema giuridico italiano la responsabilità del conducente è disciplinata principalmente dall'art. 2054 del codice civile, che pone a suo carico una presunzione di responsabilità, salvo che egli provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
L'accertamento della responsabilità richiede quindi una valutazione concreta della dinamica del sinistro, della velocità del veicolo, della visibilità, del luogo dell'attraversamento e del comportamento del pedone. Ad esempio, nei casi in cui il pedone venga investito da un veicolo in manovra, può essere utile approfondire incidente in retromarcia.
La responsabilità del conducente nell'investimento del pedone
Ai sensi dell'art. 2054 del codice civile, il conducente di un veicolo è tenuto a risarcire il danno prodotto dalla circolazione se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo.
In caso di investimento del pedone, tale disciplina comporta che il conducente debba dimostrare di avere mantenuto una condotta di guida prudente, una velocità adeguata alle condizioni dei luoghi e un livello di attenzione idoneo a prevenire situazioni di pericolo concretamente prevedibili.
La valutazione non si esaurisce quindi nella sola verifica dell'urto, ma richiede di accertare se il conducente fosse in condizione di avvistare il pedone e di arrestare tempestivamente il veicolo.
Il comportamento del pedone e l'art. 190 del Codice della Strada
La posizione del pedone è disciplinata dall'art. 190 del Codice della Strada, che impone specifiche regole di prudenza nell'attraversamento della carreggiata.
La norma prevede, tra l'altro, che i pedoni si servano degli attraversamenti pedonali quando esistono nelle vicinanze e che, in ogni caso, attraversino la strada con la dovuta attenzione, evitando di creare situazioni di pericolo per la circolazione.
La violazione di tali regole non comporta automaticamente l'esclusione della responsabilità del conducente, ma costituisce un elemento rilevante ai fini della ricostruzione del fatto e dell'eventuale ripartizione della responsabilità.
Investimento fuori dalle strisce pedonali
Uno dei casi più frequenti riguarda l'investimento del pedone che attraversa fuori dalle strisce pedonali.
Sotto il profilo giuridico, tale circostanza non equivale di per sé a responsabilità esclusiva del pedone. L'attraversamento al di fuori dell'area pedonale costituisce infatti un elemento da valutare insieme a tutti gli altri dati del caso concreto, tra cui la velocità del veicolo, la visibilità, le condizioni del traffico, l'illuminazione e la possibilità per il conducente di avvistare tempestivamente il pedone.
Ne consegue che l'attraversamento fuori dalle strisce può incidere sulla misura del risarcimento e determinare un concorso di colpa del pedone, ma non esclude automaticamente il diritto al risarcimento.
Quando può configurarsi il concorso di colpa del pedone
Il concorso di colpa del pedone può configurarsi quando la sua condotta abbia contribuito causalmente al verificarsi del sinistro.
Ciò può avvenire, ad esempio, nei casi di attraversamento improvviso, di immissione repentina sulla carreggiata, di mancato rispetto delle regole di prudenza o di attraversamento in un punto che renda particolarmente difficoltoso per il conducente prevedere la presenza del pedone.
In tali ipotesi il risarcimento può essere ridotto in misura proporzionale all'incidenza causale del comportamento del pedone nella produzione del danno.
Quando il comportamento del pedone può assumere rilievo esclusivo
L'esclusione della responsabilità del conducente è configurabile solo quando questi riesca a dimostrare che l'evento sia stato determinato da una condotta del pedone del tutto imprevedibile e inevitabile, non superabile neppure mediante una guida diligente e prudente.
Si tratta di ipotesi che richiedono una rigorosa verifica della dinamica, poiché la presunzione posta dall'art. 2054 del codice civile impone comunque al conducente un onere probatorio particolarmente significativo.
La valutazione deve quindi essere svolta caso per caso, tenendo conto delle concrete modalità dell'attraversamento e delle condizioni della circolazione.
La prova della dinamica del sinistro
Nei casi di investimento del pedone assume particolare rilievo la ricostruzione della dinamica dell'incidente.
Possono risultare utili, a tal fine:
- i verbali redatti dalle autorità intervenute;
- le dichiarazioni dei testimoni;
- la posizione del pedone e del veicolo dopo l'urto;
- eventuali segni di frenata sulla carreggiata;
- riprese video o fotografie del luogo del sinistro;
- eventuali accertamenti tecnici ricostruttivi.
Una corretta acquisizione della prova può incidere in modo decisivo sia sull'accertamento della responsabilità sia sulla successiva quantificazione del danno.
Per approfondire i passaggi operativi successivi al sinistro può essere utile consultare anche la pagina su incidente stradale con feriti: cosa fare.
Danni risarcibili al pedone investito
Il pedone investito ha diritto al risarcimento dei danni subiti nei limiti derivanti dall'accertamento della responsabilità.
Le voci risarcibili possono comprendere:
- danno biologico, in caso di lesioni all'integrità psicofisica;
- danno morale, in relazione alla sofferenza conseguente al sinistro;
- spese mediche e di cura sostenute;
- danni patrimoniali, ove provati;
- eventuali ulteriori pregiudizi risarcibili secondo i criteri di legge e di giurisprudenza.
Per un approfondimento specifico è possibile consultare la pagina dedicata al danno biologico da incidente stradale.
Per comprendere come viene determinato l'importo spettante al danneggiato può essere utile consultare anche la guida su quanto risarcimento per incidente stradale.
Chi ha subito un incidente stradale e desidera una prima valutazione della propria posizione può contattare lo Studio compilando la richiesta di contatto.
La richiesta di risarcimento
La domanda di risarcimento viene normalmente rivolta alla compagnia assicurativa del veicolo investitore, con allegazione della documentazione utile alla prova della dinamica del sinistro e dei danni riportati.
La fase stragiudiziale richiede una corretta impostazione della richiesta, la raccolta della documentazione sanitaria, la verifica della dinamica e la valutazione delle offerte formulate dalla compagnia assicurativa.
Qualora non venga formulata un'offerta congrua o sorgano contestazioni sulla responsabilità, può rendersi necessaria l'azione giudiziale.
Assistenza nella gestione del risarcimento
La gestione di una pratica relativa all'investimento del pedone richiede una valutazione tecnica della dinamica, della condotta del conducente, del comportamento del pedone e delle conseguenze lesive riportate.
Una corretta impostazione della pratica consente di verificare l'effettiva incidenza dell'eventuale attraversamento fuori dalle strisce, la sussistenza di un possibile concorso di colpa e la congruità delle proposte risarcitorie avanzate dalla compagnia assicurativa.
Chi ha subito un incidente stradale e desidera una prima valutazione della propria posizione può contattare lo Studio compilando la richiesta di contatto.
Approfondimenti
Per ulteriori informazioni sul risarcimento dei danni da incidente stradale è possibile consultare anche le seguenti pagine:
- Incidente stradale con feriti: cosa fare
- Quanto risarcimento per incidente stradale
- Danno biologico da incidente stradale
- Chi paga i danni in un incidente stradale
- Incidente tra auto e ciclista
- incidente con monopattino elettrico
Per una panoramica completa sui diritti del danneggiato e sulla procedura di richiesta del risarcimento consulta la guida completa al risarcimento per incidente stradale.